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Guida al referendum. La revisione del Titolo V

Abolizione delle Province e competenze Stato-Regioni, in cosa consiste la riforma del Titolo V
a cura della Redazione

La riforma costituzionale per cui saremo chiamati a decidere il 4 dicembre 2016 prevede modifiche sostanziali al Titolo V, contenuto nella Parte Seconda della Costituzione che disciplina l’Ordinamento della Repubblica. Il Titolo V riguarda le autonomie locali, nello specifico “le Regioni, le Province, i Comuni”. Il Titolo V fu riformato nel 2001 in chiave più federalista, ovvero accrescendo le competenze (tra le quali, ad esempio, la sanità) delle Regioni e introducendo quelle “concorrenti”. Quest’ultima possibilità ha creato spesso confusione su quale organo dovesse intervenire su determinate materie, motivo per cui è stata chiamata in più occasioni la Corte Costituzionale ad esprimersi sui conflitti Stato-Regioni. Il testo della riforma prevede che sia lo Stato centrale ad occuparsi di materie ritenute di rilevanza nazionale, di fatto eliminando la competenza concorrente. La modifica più immediata ipotizzata dalla riforma rimane, tuttavia, la cancellazione definitiva delle Province.

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VIA LE PROVINCE
Le Province, a partire dal 2014, per effetto della cosiddetta Legge Delrio (7 aprile 2014, n. 56), sono diventate enti di secondo livello, eletti cioè dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni interessati sul territorio. In più alcune competenze sono state trasferite alle Regioni, di fatto svuotandole del ruolo e dei compiti ricoperti in precedenza. Il Testo di legge costituzionale contempla la cancellazione, definitiva, delle Province. Attualmente la Costituzione recita (Art. 114): “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Il testo modificato “cancella”, semplicemente, il riferimento alle Province anche nel dettato riguardante le funzioni (“[…] sono sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”). È opportuno precisare che non sono le Città metropolitane gli enti preposti ad assolvere del tutto i compiti propri delle Province nell’amministrazione del territorio, poiché una cospicua parte delle competenze verrebbero trasferite, in via definitiva, alle Regioni. In linea di principio le Province dovevano rappresentare un organo di mediazione tra livello locale e nazionale. Tale funzione, secondo quanto previsto dalla riforma costituzionale, spetterebbe ora al nuovo Senato. L’articolo 40, comma 4, del Testo di riforma attribuisce inoltre, in merito alle “aree vaste”, i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale: “Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione”.

COMPETENZE STATO-REGIONI
È il tema più discusso sulla riforma del Titolo V. Come si diceva all’inizio molto ruota attorno alle competenze cosiddette “concorrenti”. Con la riforma del 2001, al fianco delle materie di competenza esclusiva dello Stato centrale e di quelle di competenza esclusiva delle Regioni, le materie concorrenti hanno spesso creato contenziosi e attese talvolta molto lunghe per le sentenze della Corte Costituzionale. La Costituzione (Art. 117) prevede per lo Stato legislazione esclusiva per alcune materie quali:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Mentre

sono di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”. In più “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” e “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

In estrema sintesi la riforma del Titolo V sopprime la competenza concorrente di cui sopra, redistribuendo le materie tra competenza esclusiva dello Stato e competenza regionale. Pertanto, nel nuovo testo, alcune fattispecie quali “commercio con l’estero” diverrebbero di competenza esclusiva statale. In materia di legislazione elettorale, di competenza dello Stato, le modificate avverrebbero secondo la nuova ripartizione degli organi territoriali (vedi abolizione delle Province), quindi p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni in luogo di p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il catalogo delle materie di competenza esclusiva statale verrebbe così ampliato delle seguenti materie:

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Tali modifiche riguarderebbero prettamente le Regioni a statuto ordinario, non quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige).

REGIONI VIRTUOSE
Tuttavia la riforma prevede possibilità di devoluzione, un’attribuzione di ulteriore autonomia, nel caso in cui le Regioni che ne fanno richiesta siano meritevoli, cioè “in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”. L’articolo 116 della Costituzione italiana recita:

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Questo aspetto verrebbe così modificato:

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

TETTO AGLI STIPENDI
La riforma prevede inoltre una limitazione agli emolumenti economici corrisposti ai consiglieri regionali, che non possono essere superiori all’importo “di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione” (di riferimento). L’Art. 122 della Costituzione stabilisce che:

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi

cui viene aggiunto nel testo di riforma costituzionale:

e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

Infine:

La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

La guida completa al referendum costituzionale a cura della redazione di T-Mag

 

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