Guida al referendum. Gli strumenti di democrazia diretta
La riforma costituzionale, per cui saremo chiamati a decidere il 4 dicembre, prevede alcune modifiche relative alle leggi di iniziativa popolare e ai referendum. Vediamo in che modo.
Rispetto alla formazione delle leggi, l’Articolo 71 della Costituzione recita:
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Con la riforma, invece, si alzerebbe la soglia dei proponenti, portando la raccolta delle firme da 50 mila a 150 mila elettori, ma specifica che i tempi per l’esame e la votazione della legge di iniziativa popolare verrebbero garantiti “nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
Per quanto riguarda i referendum popolari (“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”, Art. 75 con la modifica prevista dalla riforma di “avente forza di legge” in luogo di “avente valore di legge”), le procedure restano sostanzialmente le medesime. Tuttavia introduce una nuova opportunità legata al raggiungimento del quorum, che attualmente è pari al 50% più uno degli aventi diritto. Con la riforma, in caso di proposta soggetta a referendum avanzata da 800 mila elettori, il quorum verrebbe commisurato alla “maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati”, legando in questo modo tale soglia all’affluenza delle precedenti elezioni. Perciò l’Articolo 75, al comma 4, cambierebbe da:
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
a:
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La guida completa al referendum costituzionale a cura della redazione di T-Mag