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Le difficoltà del monitoraggio

di Fabio Germani

disoccupazione_giovani_lavoroAd una prima lettura del monitoraggio sulla legge 92/2012 verrebbe da pensare che l’impatto della riforma Fornero sul mercato del lavoro sia stato nullo o quasi. Da un lato, infatti, emerge il crollo dei contratti di collaborazione, dall’altro la contrazione dei rapporti a tempo indeterminato. E ancora la scarsa presa dell’apprendistato, utile nelle intenzioni del governo Monti quale strumento di inserimento soprattutto giovanile. La conferma arriverebbe anche dall’Istat che dal 2011 ad oggi ha registrato una graduale ma costante crescita del tasso di disoccupazione. In particolar modo nella fascia di età 15-24 anni. Oggi il numero dei disoccupati è pari al 12,7% (i dati si riferiscono a novembre 2013), il tasso di disoccupazione giovanile si attesta invece al 41,6%. A settembre 2011 era al 29,3%, un mese più tardi al 30,7% (i dati più alti dal 2004). A ottobre 2012 la disoccupazione giovanile oltrepassò di gran lunga la soglia psicologica del 30%, raggiungendo quota 36,5%. A giugno dello stesso anno era stata approvata definitivamente la riforma del mercato del lavoro, collocata “in una prospettiva di crescita” secondo le indicazioni dell’esecutivo. Ma quest’ultima procedeva di pari passo con la riforma delle pensioni che ha ridotto drasticamente il turn over, vista la difficoltosa uscita dei lavoratori più anziani. Il problema dell’apprendistato che stenta a decollare, per quanto rinvigorito dalla legge 92, sta negli eccessivi adempimenti burocratici e nel costo del lavoro. Lo strumento, che ha fatto la fortuna della Germania, “pesa” a Roma molto più che a Berlino. Di recente, poi, l’Inps ha certificato per il 2013 l’incremento delle domande di disoccupazione e ha riferito che nel mese di novembre sono state presentate 130.795 domande di ASpI, 45.844 di mini ASpI e 556 domande di disoccupazione (tra ordinaria e speciale edile). Una distinzione che si spiega con l’entrata in vigore delle nuove prestazioni per la disoccupazione involontaria, ASpI e mini ASpI. Dunque le domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classificate come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le domande vengono classificate come ASpI e mini ASpI.
Qui viene il punto. A detta di Marco Leonardi e Riccardo Del Punta (componenti del Comitato scientifico per l’indirizzo del monitoraggio sulla legge n. 92/2012, che ne hanno scritto su lavoce.info) all’interno del rapporto del ministero del Lavoro “mancano ancora informazioni rilevanti, non sempre semplici da trovare”. Ad esempio, scrivono i due professori, “ai fini della costruzione di una rete di protezione davvero universale è importante stabilire quanti siano i lavoratori coperti dalla cassa integrazione e dai sussidi di disoccupazione e quanti degli aventi diritto effettivamente esercitino il proprio diritto al sussidio, eppure allo stato i dati Inps non permettono di stabilirlo con certezza. Per capire se l’attuale disciplina consente alle imprese di sostituire i licenziamenti collettivi di più lavoratori con licenziamenti individuali, bisogna individuare se i licenziamenti individuali registrati nelle statistiche avvengono nelle imprese con più o meno di 15 dipendenti, ma purtroppo combinare i dati dei licenziamenti con i dati sulla dimensione d’impresa non pare un’impresa facile”. Non si dispone, insomma, di informazioni fondamentali per stabilire appieno l’effetto della riforma sul mercato del lavoro: “Resta ancora molto lavoro da fare per raccogliere organicamente (e poi per interpretare) i dati sull’applicazione dell’articolo 18 da parte della giurisprudenza”. Non a caso Maurizio Del Conte, professore di Diritto del lavoro all’Università Bocconi di Milano, conversando con T-Mag, osservava che “il nuovo Articolo 18 pone una serie di questioni interpretative ancora irrisolte, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale. Il risultato – concludeva – è stato l’aumento delle fasi del giudizio e la scarsa prevedibilità sulla applicazione da parte del giudice del rimedio economico in luogo della reintegrazione”.

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