Legittima difesa, approvati gli articoli 1 e 2 della riforma
Il Senato ha approvato – i voti favorevoli sono stati 194, quelli contrari 52 e quattro gli astenuti – il primo articolo della legge che riforma la legittima difesa. Il testo approvato modifica l’articolo 52 del codice penale, stabilendo che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il nuovo provvedimento stabilisce che «agisce sempre in stato di legittima difesa» «colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Approvato anche l’articolo 2 della riforma, che modifica l’articolo 55 del codice penale, stabilendo che nei casi di difesa legittima «la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».