La riforma del mercato del lavoro (in pillole)/4
(continua) Tra le priorità del governo, più volte esplicitate in questi mesi, non si può non prendere in considerazione la volontà di garantire una maggiore inclusione delle donne nella vita economica. Detta in questi termini, infatti, equivale a una perdita di sette punti del Pil stando a recenti rilevazioni della Banca d’Italia. In particolare l’obiettivo è quello di colmare il divario particolarmente ampio nel Mezzogiorno e tra le fasce meno qualificate.
Innanzi tutto verranno introdotte disposizioni che contrastino le pratiche delle dimissioni in bianco, un fenomeno che è esteso a tutti i lavoratori, ma che riguarda da più vicino le donne. “In particolare – si legge nel documento del ministero del Lavoro -, la prima sezione della norma estende la convalida anche all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina delle dimissioni. Si estende da uno a tre anni di vita del bambino (con corrispondenti adeguamenti per l’ipotesi di adozione o affidamento, anche internazionale) il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dak servizio ispettivo del ministero del Lavoro per poter acquisire efficacia. Rimane inalterato – si legge ancora – il periodo coperto dal divieto di licenziamento, nonché il periodo, che è sempre di un anno della nascita del bambino, previsto dall’art. 55 comma 1 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice o dal lavoratore che fruisca del congedo di paternità, danno luogo alla spettanza delle indennità previste per il caso di licenziamento, cioè in pratica all’indennità sostitutiva del preavviso, come se si tratti di dimissioni rese per giusta causa”.
La seconda parte della disposizione, invece, “comporta ai fini dell’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, che la volontà risolutoria venga espressa attraverso modalità comunque volte ad accertare l’autentica genuinità e contestualità della manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro”.
Infine, interessante è l’obbligo di congedo di paternità obbligatorio in linea con quanto previsto in altri Paesi e con la direttiva 2010/18/EU. La misura potrà avere degli effetti di tipo culturale oltre che pratici, coinvolgendo una maggiore condivisione delle attenzioni e delle cure di entrambi i genitori alla famiglia e ai figli neonati.
F. G.